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1.
PREMESSA. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO.
Premesso che:
a) l'organizzatore ed il venditore del pacchetto turistico, cui
il consumatore si rivolge, devono essere in possesso dell'autorizzazione
amministrativa all'espletamento delle loro attività;
b) il consumatore ha diritto di ricevere copia del contratto di
vendita di pacchetto turistico (ai sensi dell'art.85 Cod. Consumo),
che è documento indispensabile per accedere eventualmente al Fondo
di Garanzia di cui all'art. 18 delle presenti Condizioni generali
di contratto.
La nozione di pacchetto turistico (art. 84 Cod. Consumo) è la seguente:
i pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze ed i
circuiti "tutto compreso", risultanti dalla prefissata combinazione
di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti
in vendita ad un prezzo forfetario, e di durata superiore alle 24
ore ovvero estendentisi per un periodo di tempo comprendente almeno
una notte:
a) trasporto;
b) alloggio;
c) servizi turistici non accessori al trasporto o all'alloggio (omissis)
... che costituiscano parte significativa del "pacchetto turistico".
2. FONTI LEGISLATIVE.
La compravendita di pacchetto turistico, sia che abbia ad oggetto
servizi da fornire in territorio nazionale che estero, sarà disciplinato
dalla L. 27/12/1977 n°1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione
Internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV) firmata a
Bruxelles il 23.4.1970 in quanto applicabile nonché dal Codice del
Consumo.
3. INFORMAZIONE OBBLIGATORIA - SCHEDA TECNICA.
L'organizzatore ha l'obbligo di realizzare in catalogo o nel programma
fuori catalogo una scheda tecnica. Gli elementi obbligatori da inserire
nella scheda tecnica del catalogo o del programma fuori catalogo
sono:
- estremi dell'autorizzazione amministrativa dell'organizzatore;
- estremi della polizza assicurativa responsabilità civile;
- periodo di validità del catalogo o programma fuori catalogo o
viaggio su misura;
- modalità e condizioni di sostituzione (Art. 89 del Codice del
Consumo);
- cambio di riferimento ai fini degli adeguamenti valutari, giorno
o valore.
4. PRENOTAZIONI.
La domanda di prenotazione dovrà essere redatta su apposito modulo
contrattuale, se del caso elettronico, compilato in ogni sua parte
e sottoscritto dal cliente, che ne riceverà copia. L'accettazione
delle prenotazioni si intende perfezionata, con conseguente conclusione
del contratto, solo nel momento in cui l'organizzatore invierà relativa
conferma, anche a mezzo sistema telematico, al cliente presso l'agenzia
di viaggi venditrice. Le indicazioni relative al pacchetto turistico
non contenute nei documenti contrattuali, negli opuscoli ovvero
in altri mezzi di comunicazione scritta, saranno fornite dall'organizzatore
in regolare adempimento degli obblighi previsti a proprio carico
dall'art. 87 comma 2 Cod. Cons. prima dell'inizio del viaggio.
5. PAGAMENTI.
La misura dell'acconto, fino ad un massimo del 25% del prezzo del
pacchetto turistico, da versare all'atto della prenotazione ovvero
all'atto della richiesta impegnativa e la data entro cui prima della
partenza dovrà essere effettuato il saldo, risultano dal catalogo,
opuscolo o quanto altro. Il mancato pagamento delle somme di cui
sopra alle date stabilite costituisce clausola risolutiva espressa
tale da determinarne, da parte dell'agenzia intermediaria e/o dell'organizzatore
la risoluzione di diritto.
6. PREZZO.
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con
riferimento a quanto indicato in catalogo o programma fuori catalogo
ed agli eventuali aggiornamenti degli stessi cataloghi o programmi
fuori catalogo successivamente intervenuti. Esso potrà essere variato
fino a 20 giorni precedenti la partenza e soltanto in conseguenza
alle variazioni di:
- costi di trasporto, incluso il costo del carburante;
- diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali
imposte, tasse di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti
e negli aeroporti;
- tassi di cambio applicati al pacchetto in questione. Per tali
variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai costi di
cui sopra in vigore alla data di pubblicazione del programma come
riportata nella scheda tecnica del catalogo ovvero alla data riportata
negli eventuali aggiornamenti di cui sopra. Le oscillazioni incideranno
sul prezzo forfetario del pacchetto turistico nella percentuale
espressamente indicata nella scheda tecnica del catalogo o programma
fuori catalogo.
7. MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA.
Prima della partenza l'organizzatore o il venditore che abbia necessità
di modificare in modo significativo uno o più elementi del contratto,
ne dà immediato avviso in forma scritta al consumatore, indicando
il tipo di modifica e la variazione del prezzo che ne consegue.
Ove non accetti la proposta di modifica di cui al comma 1, il consumatore
potrà esercitare alternativamente il diritto di riacquisire la somma
già pagata o di godere dell'offerta di un pacchetto turistico sostituivo
ai sensi del 2° e 3° comma dell'articolo 8. Il consumatore può esercitare
i diritti sopra previsti anche quando l'annullamento dipenda dal
mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto
nel Catalogo o nel Programma fuori catalogo, o da casi di forza
maggiore e caso fortuito, relativi al pacchetto turistico acquistato.
Per gli annullamenti diversi da quelli causati da forza maggiore,
da caso fortuito e da mancato raggiungimento del numero minimo di
partecipanti, nonché per quelli diversi dalla mancata accettazione
da parte del consumatore del pacchetto turistico alternativo offerto,
l'organizzatore che annulla (art. 33 lett. e Cod. del Consumo),
restituirà al consumatore il doppio di quanto dallo stesso pagato
e incassato dall'organizzatore, tramite l'agente di viaggio. La
somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al doppio
degli importi di cui il consumatore sarebbe in pari data debitore
secondo quanto previsto dall'art. 8, 4° comma qualora fosse egli
ad annullare.
8. RECESSO DEL CONSUMATORE.
Il consumatore può recedere dal contratto, senza pagare penali,
nelle seguenti ipotesi:
- aumento del prezzo di cui al precedente art. 6 in misura eccedente
il 10%;
- modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto
oggettivamente configurabili come fondamentali ai fini della fruizione
del pacchetto turistico complessivamente considerato e proposta
dall'organizzatore dopo la conclusione del contratto stesso ma prima
della partenza e non accettata dal consumatore. Nei casi di cui
sopra, il consumatore ha alternativamente diritto:
- ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo, senza supplemento
di prezzo o con la restituzione dell'eccedenza di prezzo, qualora
il secondo pacchetto turistico abbia valore inferiore al primo;
- alla restituzione della sola parte di prezzo già corrisposta.
Tale restituzione dovrà essere effettuata entro sette giorni lavorativi
dal momento del ricevimento della richiesta di rimborso. Il consumatore
dovrà dare comunicazione della propria decisione (di accettare la
modifica o di recedere) entro e non oltre due giorni lavorativi
dal momento in cui ha ricevuto l'avviso di aumento o di modifica.
In difetto di espressa comunicazione entro il termine suddetto,
la proposta formulata dall'organizzatore si intende accettata. Al
consumatore che receda dal contratto prima della partenza al di
fuori delle ipotesi elencate al primo comma, saranno addebitati
- indipendentemente dal pagamento dell'acconto di cui all'art. 5/1°
comma - il costo individuale di gestione pratica e la penale nella
misura indicata nella scheda tecnica del Catalogo o Programma fuori
catalogo o viaggio su misura. Nel caso di gruppi precostituiti tali
somme verranno concordate di volta in volta alla firma del contratto.
9. MODIFICHE DOPO LA PARTENZA.
L'organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell'impossibilità
di fornire per qualsiasi ragione, tranne che per un fatto proprio
del consumatore, una parte essenziale dei servizi contemplati in
contratto, dovrà predisporre soluzioni alternative, senza supplementi
di prezzo a carico del contraente e qualora le prestazioni fornite
siano di valore inferiore rispetto a quelle previste, rimborsarlo
in misura pari a tale differenza. Qualora non risulti possibile
alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione predisposta dall'organizzatore
venga rifiutata dal consumatore per seri e giustificati motivi,
l'organizzatore fornirà senza supplemento di prezzo, un mezzo di
trasporto equivalente a quello originario previsto per il ritorno
al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente pattuito,
compatibilmente alle disponibilità del mezzo e di posti e lo rimborserà
nella misura della differenza tra il costo delle prestazioni previste
e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro
anticipato.
10. SOSTITUZIONI.
Il cliente rinunciatario può farsi sostituire da altra persona sempre
che:
a. l'organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 4 giorni
lavorativi prima della data fissata per la partenza, ricevendo contestualmente
comunicazione circa le generalità del cessionario;
b. il sostituto soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del
servizio (ex art. 89 Cod. Cons.) ed in particolare i requisiti relativi
al passaporto, ai visti, ai certificati sanitari;
c. il soggetto subentrante rimborsi all'organizzatore tutte le spese
aggiuntive sostenute per procedere alla sostituzione nella misura
che gli verrà quantificata prima della cessione. Il cedente ed il
cessionario sono solidalmente responsabili per il pagamento del
saldo del prezzo nonché degli importi di cui alla lettera c) del
presente articolo. Le ulteriori modalità e condizioni di sostituzione
sono indicate in scheda tecnica.
11. OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI.
I partecipanti dovranno essere muniti di passaporto individuale
o di altro documento valido per tutti i paesi toccati dall'itinerario,
nonché dei visti di soggiorno e di transito e dei certificati sanitari
che fossero eventualmente richiesti. Essi inoltre dovranno attenersi
all'osservanza della regole di normale prudenza e diligenza ed a
quelle specifiche in vigore nei paesi destinazione del viaggio,
a tutte le informazioni fornite loro dall'organizzatore, nonché
ai regolamenti ed alle disposizioni amministrative o legislative
relative al pacchetto turistico. I partecipanti saranno chiamati
a rispondere di tutti i danni che l'organizzatore dovesse subire
a causa della loro inadempienza alle sopra esaminate obbligazioni.
Il consumatore è tenuto a fornire all'organizzatore tutti i documenti,
le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l'esercizio
del diritto di surroga di quest'ultimo nei confronti dei terzi responsabili
del danno ed è responsabile verso l'organizzatore del pregiudizio
arrecato al diritto di surrogazione. Il consumatore comunicherà
altresì per iscritto all'organizzatore, all'atto della prenotazione,
le particolari richieste personali che potranno formare oggetto
di accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne risulti
possibile l'attuazione.
12. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA.
La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita
in catalogo od in altro materiale informativo soltanto in base alle
espresse e formali indicazioni delle competenti autorità del paese
in cui il servizio è erogato. In assenza di classificazioni ufficiali
riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorità dei paesi anche
membri della UE cui il servizio si riferisce, l'organizzatore si
riserva la facoltà di fornire in catalogo o depliant una propria
descrizione della struttura ricettiva, tale da permettere una valutazione
e conseguente accettazione della stessa da parte del consumatore.
13. REGIME DI RESPONSABILITÀ'.
L'organizzatore risponde dei danni arrecati al consumatore a motivo
dell'inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente
dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui personalmente
che da terzi fornitori dei servizi, a meno che provi che l'evento
è derivato da fatto del consumatore (ivi comprese iniziative autonomamente
assunte da quest'ultimo nel corso dell'esecuzione dei servizi turistici)
o da circostanze estranee alla fornitura delle prestazioni previste
in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze
che lo stesso organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale,
ragionevolmente prevedere o risolvere. Il venditore presso il quale
sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto turistico non
risponde in alcun caso delle obbligazioni nascenti dall'organizzazione
del viaggio, ma è responsabile esclusivamente delle obbligazioni
nascenti dalla sua qualità di intermediario e comunque nei limiti
per tale responsabilità previsti dalle norme vigenti in materia.
14. LIMITI DEL RISARCIMENTO.
Il risarcimento per danni alla persona non può in ogni caso essere
superiore ai limiti previsti dalle convenzioni internazionali cui
prendono parte Italia e Unione Europea in riferimento alle prestazioni
il cui inadempimento ne ha determinato la responsabilità. In ogni
caso il limite risarcitorio non può superare l'importo di 50.000
Franchi oro Germinal per danni alle persone, 2.000 Franchi oro Germinal
per danno alle cose, 5000 Franchi oro Germinal per qualsiasi altro
danno (art. 13 n° 2 CCV).
15. OBBLIGO DI ASSISTENZA.
L'organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al consumatore
imposte dal criterio di diligenza professionale esclusivamente in
riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizione di legge
o di contratto. L'organizzatore ed il venditore sono esonerati dalle
rispettive responsabilità (artt. 13 e 14 delle presenti Condizioni
Generali quando la mancata od inesatta esecuzione del contratto
è imputabile al consumatore o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere
imprevedibile o inevitabile, ovvero da un caso fortuito o di forza
maggiore.
16. RECLAMI E DENUNCE.
Ogni mancanza nell'esecuzione del contratto deve essere contestata
dal consumatore senza ritardo affinché l'organizzatore, il suo rappresentante
locale o l'accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio. Il
consumatore dovrà - a pena di decadenza - altresì sporgere reclamo
mediante l'invio di una raccomandata, con avviso di ricevimento,
all'organizzatore o al venditore, entro e non oltre dieci giorni
lavorativi dalla data del rientro presso la località di partenza.
17. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO.
Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile, ed anzi consigliabile,
stipulare al momento della prenotazione presso gli uffici dell'organizzatore
o del venditore speciali polizze assicurative contro le spese derivanti
dall'annullamento del pacchetto, infortuni e bagagli. Sarà altresì
possibile stipulare un contratto di assistenza che copra le spese
di rimpatrio in caso di incidenti e malattie.
18. FONDO DI GARANZIA.
E' istituito presso la Direzione Generale per il Turismo del Ministero
delle Attività Produttive il Fondo Nazionale di Garanzia cui il
consumatore può rivolgersi (ai sensi dell'art.100 Cod. Consumo),
in caso di insolvenza o di fallimento dichiarato del venditore o
dell'organizzatore, per la tutela delle seguenti esigenze:
a) rimborso del prezzo versato;
b) suo rimpatrio nel caso di viaggi all'estero.
Il fondo deve altresì fornire un'immediata disponibilità economica
in caso di rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari in
occasione di emergenze imputabili o meno al comportamento dell'organizzatore.
Le modalità di intervento del Fondo sono stabilite con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 23/07/99, n. 349 G.U.
n. 249 del 12/10/1999.
19. FORO COMPETENTE.
Per qualsiasi controversia sarà esclusivamente competente il Foro
di Ferrara.
ADDENDUM CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI SINGOLI
SERVIZI TURISTICI.
A) DISPOSIZIONI NORMATIVE.
I contratti aventi ad oggetto l'offerta del solo servizio di trasporto,
di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico,
non potendosi configurare come fattispecie negoziale di organizzazione
di viaggio ovvero di pacchetto turistico, sono disciplinati dalle
seguenti disposizioni della CCV: art. 1, n.3 e n.6; artt. da 17
a 23; artt. da 24 a 31, per quanto concerne le previsioni diverse
da quelle relative al contratto di organizzazione nonché dalle altre
pattuizioni specificamente riferite alla vendita del singolo servizio
oggetto di contratto.
B) CONDIZIONI DI CONTRATTO.
A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle
condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici
sopra riportate: art. 4 1° comma; art. 5; art. 7; art.8; art.9;
art. 10 1° comma; art. 11; art. 15; art. 17. L'applicazione di dette
clausole non determina assolutamente la configurazione dei relativi
contratti come fattispecie di pacchetto turistico. La terminologia
delle citate clausole relativa al contratto di pacchetto turistico
(organizzatore. viaggio ecc.) va pertanto intesa con riferimento
alle corrispondenti figure del contratto di vendita di singoli servizi
turistici (venditore, soggiorno ecc.).
Approvate da: Assotravel, Assoviaggi, Astoi, Fiavet e Autotutela.
Comunicazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 17 della legge
n. 38/2006.
La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti
la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all'estero.
Il rispetto per i diritti dei bambini non conosce frontiere.
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